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Artigiani, studenti, piccoli produttori: per vendere online serve la partita iva?

Page partita iva ecommerce

È importante essere chiari: il primo consiglio rivolto a chiunque abbia intenzione di aprire un’attività online è di rivolgersi al proprio commercialista per pianificare insieme le mosse da intraprendere ed essere fiscalmente ineccepibili evitando problemi futuri. Chiaramente il dubbio sorge principalmente a chi non ha un’attività offline ma vorrebbe provarci con un sito ecommerce; artigiani, piccoli produttori e studenti stiamo proprio parlando di voi.

La partita iva è obbligatoria per aprire un negozio online?

La partita iva non è necessaria nel caso in cui le vendite attraverso un eshop abbiano un carattere occasionale (sporadico, una tantum) e non venga superato il limite di reddito di € 5.000 annui. Nel caso invece, si stia parlando di un progetto d’impresa e si intenda quindi, avviare un’attività di vendita di prodotti e/o servizi ad un livello professionale, allora diviene necessario dotarsi di partita iva ed assolvere a tutti gli obblighi fiscali correlati. È molto importante comprendere che non è sufficiente restare sotto il limite di reddito ma deve essere rispettato il carattere saltuario della vendita; nel caso in cui ci siano micro vendite prolungate nel tempo di piccoli importi, anche se molto bassi non giustificherebbero l’assenza di partita iva. Le operazioni imponibili sono definite come “svolte per professione abituale”, ovvero in modo sistematico, con regolarità e ripetitività, attraverso una “molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo”. Nel caso manchi questo requisito il privato dovrà comunque predisporre una ricevuta ove indicare il codice fiscale in quanto, nel caso vi sia un’utile, sarà comunque soggetto a una tassazione per la presenza di un “reddito diverso”.

Quali consigli ad artigiani o studenti?

Il voler fare chiarezza significa comprendere che, come già detto in apertura, gli aspetti da prendere in esame sono molti e ogni situazione fa storia a se. L’aver illustrato alcuni concetti basilari non esonera chiunque desideri aprire un negozio online da un’approfondita ricerca su quali siano gli aspetti fiscali da adempiere e osservare, specifici per la sua attività. Rinnoviamo quindi il consiglio di rivolgersi ad uno specialista in grado di fornire una consulenza personalizzata; Scontrino saprà adattarsi a quelle che sono le peculiarità di ogni impresa, anche la tua!

Ne vuoi sapere di più? Eccoti qualche nota tecnica

Quali differenze tra commercio elettronico diretto e indiretto?
Se ne sente spesso parlare ed è opportuno conoscere la differenza tra i due. Nel caso di commercio elettronico diretto ci si riferisce a quei beni che vengono acquistati online, qualificati come “prestazione di servizi”, e hanno generalmente una natura digitale ovvero subito fruibili dopo il pagamento: software, filmati, musica ma anche servizi di biglietteria, banking o assicurazioni. È possibile consultare le norme comunitarie di riferimento nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE. Il commercio elettronico indiretto invece fa riferimento a degli acquisti, sempre con pagamento su internet, dove il prodotto viene necessariamente spedito all’indirizzo dell’acquirente; vengono per questo qualificati come “cessione di beni”. L’inquadramento di quest’ultima tipologia all’interno del sistema fiscale può essere rappresentata come un rapporto tra acquirente e committente distinguendo tra privati (B2C) e aziende (B2B).

Quali condizioni comportano l’applicazione dell’Iva?
È necessario che vi siano tre presupposti per far si che una transazione sia soggetta all’applicazione dell’Iva (imposta sul valore aggiunto): oggettivo, soggettivo e territoriale.

  • Il presupposto oggettivo è il primo passaggio per stabilire l’assoggettabilità all’imposta e sussiste quando la compravendita online ha come oggetto un bene o servizio; come abbiamo visto, sia l’e-commerce diretto che indiretto rispettano, a loro modo, questo primo punto.
  • Il presupposto soggettivo suppone che vi sia l’esercizio abituale di impresa, arte o professione, escludendo di fatto la cessione sporadica di beni o servizi da parte di privati cittadini.
  • Il presupposto territoriale determina sostanzialmente l’imponibilità delle operazioni effettuate all’interno del territorio italiano; pur essendoci ulteriori distinzioni sulla base della tipologia di bene e di soggetto per determinare con precisione questo presupposto.

NOTA BENE: Quanto riportato nel presente articolo non si configura come consulenza legale e/o amministrativa.


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